Art. 6.
1. I comuni sono autorizzati a modificare la destinazione urbanistica dei fondi agricoli qualora siano trasformati in campi da golf, in particolare se perseguono
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il fine di recuperare casali e strutture con cubature già esistenti.
2. Le aziende tenutarie di campi da golf sono equiparate alle aziende agricole. I lavoratori dipendenti delle medesime aziende sono equiparati agli effetti previdenziali e fiscali allo status giuridico dei coltivatori diretti.